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25 Principi generali della politica per gli investimenti esteri

25 Principi generali della politica per gli Investimenti Esteri – Legge 118

 

  1. Progettare gli investimenti esteri come fonte di sviluppo economico per il paese nel breve, medio e lungo termine. La loro attrazione dovrebbe considerare come obiettivi l’accesso a tecnologie avanzate, l’adozione dei metodi di gestione, la diversificazione e l’espansione dei mercati di esportazione; la sostituzione delle importazioni, l’accesso al finanziamento esterno, la creazione di nuove fonti di occupazione e il conseguimento di maggiori proventi derivanti da legami produttivi con l’economia nazionale.
  2. Acquisire nuovi metodi di gestione che contribuiscano al posizionamento sul mercato, all’aumento della produttività e la redditività, all’efficienza dei processi di investimento complessi e al loro assorbimento da parte degli altri settori dell’economia.
  3. Dare immediata priorità gli investimenti stranieri allo scopo di sostituire le importazioni alimentari.
  4. Favorire lo sviluppo di progetti integrati che generino legami produttivi per la ricerca di efficienza collettiva. Questi progetti possono essere eseguiti con un singolo investitore o con più soggetti che condividano lo stesso interesse.
  5. In conformità alle dinamiche demografiche del paese, gli investimenti esteri devono consentire l’accesso alle tecnologie avanzate al fine di aumentare la produttività e permettere l’impiego efficiente della forza lavoro.
  6. Contribuire al cambiamento della matrice energetica del paese, attraverso lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili, come l’utilizzo dell’energia solare, eolica e dell’energia derivante dai residui dell’industria agroalimentare, come ad esempio: biomasse da canna da zucchero, forestale e di marabú; la produzione di energia idroelettrica e di biogas.
  7. Considerare la partecipazione di capitale estero come integrazione a progetti nazionali di sviluppo scientifico e tecnologico, preservando la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, in particolare marchi e brevetti creati dalla parte cubana.
  8. Considerare gli investimenti stranieri in determinati settori e attività economiche come elemento attivo e essenziale per lo sviluppo.
  9. Considerare prioritari i settori di produzione agricola e dell’industria alimentare; il turismo, compreso quello sanitario; lo sviluppo di fonti di energia, in particolare di quelle rinnovabili; l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse petrolifere e minerarie, la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture industriali.
  10. Orientare la maggior parte degli investimenti esteri verso i settori di esportazione. In aggiunta, indirizzarla a eliminare le strozzature nella catena di produzione, promuovendo la modernizzazione, le infrastrutture e il cambiamento dei modelli tecnologici nell’economia, e garantire l’efficiente soddisfazione dei bisogni del paese con l’obiettivo di sostituire le importazioni.
  11. Promuovere gli investimenti esteri sulla base di un ampio e diversificato Portafoglio di Progetti. Focalizzare la promozione per fasi e settori o attività potenziali, e promuovere la diversificazione nella partecipazione di imprenditori di diversi paesi. Dare priorità alla promozione in forma massiva delle Zone Speciali di Sviluppo, avviando i lavori della Zona Especial de Desarrollo Mariel (Zona Speciale di Sviluppo Mariel).
  12. Considerare attività prioritarie quelle che implichino trasferimenti di tecnologia, catene di produzione, che siano svolte in aree meno progredite o contribuiscano ad aumentare l’efficienza della filiera produttiva.
  13. Nei settori dell’estrazione di risorse naturali, della prestazione di servizi pubblici, dello sviluppo delle biotecnologie, del commercio all’ingrosso e del turismo, la partecipazione di Cuba sarà sempre maggioritaria.
  14. Inserire tra i requisiti per l’approvazione di progetti imprenditoriali con investimenti esteri, quei criteri capaci di proiettare nel tempo l’incidenza sulla bilancia dei pagamenti, considerando questo elemento tra gli indicatori chiave per l’approvazione.
  15. Nel settore delle attività con gli investimenti stranieri l’assunzione di manodopera non sarà libera, salvo le eccezioni previste dalla legge. Sarà mantenuta la figura dell’ente datore di lavoro, che, in qualità di organizzazione aziendale, avrà lo scopo di fornire e controllare la forza lavoro. Lo stipendio è commisurato al lavoro svolto, all’efficienza e al valore aggiunto apportato dall’impresa. Il pagamento del servizio di mano d’opera è negoziato tra l’ente datore di lavoro e l’impresa con capitali esteri, secondo quanto stabilito dal Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Ulteriore scopo sarà l’eliminazione dei concetti di griglie retributive e stabilire un salario minimo. I lavoratori contrattati riceveranno un salario superiore al minimo stabilito.
  16. Gli investimenti stranieri possono essere volti selettivamente allo sviluppo di forme di proprietà non statale con personalità giuridica, dando priorità al settore cooperativo.
  17. I beni dello Stato non saranno trasferiti in proprietà, salvo casi eccezionali in cui siano diretti a fini connessi allo sviluppo del paese e purché non compromettano i fondamenti politici, sociali ed economici dello Stato.
  18. Non concedere diritti esclusivi nel mercato cubano; il partner straniero, a parità di condizioni con terzi, potrà essere fornitore e cliente del servizio commerciale.
  19. Nei progetti che prevedono l’esportazione di beni o servizi, la parte straniera garantirà il mercato.
  20. Il deficit di capacità costruttiva del paese non può frenare lo sviluppo del processo di investimento di capitali esteri. Saranno valutate le possibili misure alternative atte a evitarlo, compresa l’assunzione di mano d’opera straniera.
  21. Concedere in appalto i servizi di progettazione e costruzione tra società straniere e cubane laddove sia richiesto dalla complessità degli investimenti, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in merito al processo di investimento nel paese.
  22. Autorizzare la costituzione di Società di Capitali Totalmente Esteri laddove sia richiesto per l’esecuzione di investimenti particolarmente complessi e rilevanti, soprattutto per lo sviluppo delle infrastrutture industriali, attraverso contratti speciali chiavi in mano come ad esempio: Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC, Contratto di Ingegneria, Procura e Costruzione), Contrato de Ingeniería, Procura y Dirección de la Construcción (IPCM, Contratto di Ingegneria, Procura e Direzione della Costruzione), Contrato de Construcción, Propiedad, Operación y Transferencia (BOOT, Contratto di Costruzione, Proprietà, Operazione e Trasferimento), Contrato de Construcción, Transferencia y Operación (BTO, Contratto di Costruzione, Trasferimento e Operazione).
  23. In linea di principio, non autorizzare la creazione di conti bancari all’estero o accettare garanzie esterne che compromettano la ritenzione dei flussi cubani in banche all’estero.
  24. Rendere compatibili le informazioni di carattere economico richieste per gli investimenti esteri con gli indicatori internazionali che ne misurano i risultati. Pubblicare le statistiche ottenute da questi dati.
  25. Qualsiasi aumento che si registri nel bilancio di investimento sarà acquisito dalla Asociación Económica Internacional (Associazione Economica Internazionale).

Costituzione Cubana

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decreto 327 Regolamento del processo di investimento

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Legge no. 77

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leggi dalla 27 alla 60

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